Rilevazione della temperatura ed i rischi per la privacy
Le recenti disposizioni normative hanno previsto la possibilità di rilevare la temperatura delle persone che accedono all’interno di determinati ambienti. Secondo le stesse direttive questa pratica è considerata una delle misure più efficaci per l’individuazione di soggetti positivi al COVID-19.
Le modalità di rilevazione ed i rischi per l’interessato
In un ambiente lavorativo, che esso sia aperto al pubblico oppure no, la rilevazione della temperatura può essere effettuata con dispositivi come il termometro a infrarossi, nominando un Addetto alla Rilevazione delle Temperature, oppure attraverso dei termoscanner che eseguono l’operazione a distanza automaticamente e poi danno un messaggio di allerta ai dispositivi collegati.
In uno scenario tipo, l’Addetto alla rilevazione si pone all’ingresso dell’ambiente e rileva la temperatura dell’Interessato, qualora quest’ultima risultasse superiore ai 37,5 °, si dovrebbero mettere in atto le misure di gestione di un potenziale positivo tra le quali:
- Impedire l’ingresso negli ambienti;
- Invitarlo ad indossare la mascherina qualora non ce l’avesse;
- Invitarlo a non andare via e a contattare il suo medico di base ed attendere le sue istruzioni.
Questa procedura, effettuata alla presenza di altre persone, costringe di fatto l’Interessato ad una esposizione dei propri dati, in quanto, se in stato febbrile, la procedura applicata sarebbe una informazione indiretta sul suo stato di salute trasmessa ai presenti.
Le possibili soluzioni
Al fine di ridurre al minimo l’esposizione dei dati dell’Interessato, è necessario adottare misure procedurali per la messa in sicurezza dei dati indiretti dell’Interessato, tra questi si consiglia:
- Non effettuare la rilevazione in pubblico;
- Nominare un Addetto al Trattamento per la rilevazione delle Temperature;
- Disporre un programma formativo per l’Addetto alla Rilevazione fatto da un privacy officer;
- Invitare l’Interessato ad uscire dall’edificio da solo, senza accompagnarlo ed indicargli un luogo isolato all’esterno nel quale chiamare il medico.
Tali misure dovranno essere oggetto di revisione del registro dei trattamenti e dell’informativa per i clienti, oltre che prevedere l’effettuazione di una DPIA relativa a questo trattamento.
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