Infortuni; la responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro in presenza di comportamento abnorme
Molti datori di lavoro si potranno trovare a chiedersi: “Se un mio lavoratore si mette in pericolo da solo, io posso essere ritenuto responsabile di quanto accaduto?”. La questione è alquanto complicata e richiede un’analisi che il più delle volte dovrà riguardare il caso specifico per avere risposta certa.
Proviamo però a delineare quali debbano essere le condizioni perché si possa parlare di responsabilità del lavoratore anzichè del datore di lavoro.
Le sentenze emesse negli anni hanno sancito che perché si possa parlare di responsabilità del lavoratore ci deve essere da parte di quest’ultimo un comportamento abnorme in occasione del fatto dannoso, scaturito appunto da questo comportamento.
Qualora questa condotta interrompa il nesso causale tra il fatto e l’eventuale comportamento, seppur colposo del datore di lavoro vi può essere lo scalettamento, cioè l’individuazione di un responsabile che non è necessariamente al vertice della gerarchia aziendale.
Ma che cosa significa abnorme (o esorbitante)? La Corte Suprema ha dichiarato che per esorbitante si intende una condotta del lavoratore che si collochi al di fuori dell’area di rischio e sia appunto esorbitante dalle direttive ricevute da parte del datore di lavoro, al fine di eludere deliberatamente le misure di sicurezza poste in essere; purché queste siano ritenute idonee.
Il comportamento del lavoratore deve essere imprevedibile, deve perciò esulare totalmente dalle normali prassi lavorative (a prescindere dall’informazione data dal datore di lavoro, il quale può dare delle indicazioni, ma poi lasciare che un comportamento errato si perpetui) e deve essere imprudente a tal punto da non poter essere previsto né immaginato dal datore di lavoro.
Si può dire quindi che il lavoratore non solo deve avere una condotta che realmente non può essere prevista, ma che deve anche esserci la conformità dei presidi antinfortunistici che vengono elusi dal lavoratore e l’informazione impartita dal datore di lavoro sui rischi deve essere conforme alla normativa e applicata nella routine lavorativa, al fine che la condotta non possa essere considerata “normale amministrazione” seppur imprudente.
dr. Giacomo Scroccaro
Consulente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro
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