Tra i servizi offerti da Quid Sicurezza vi sono tutte le attività necessarie all’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori come disposto dall’Art. 18 del D.Lgs. 81/08.
Che cos’è la Sorveglianza Sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è l’insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, a fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.lgs. 81/08.
Il D.lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori impiegati in mansioni ove vi siano rischi per la salute, come previsto da normativa vigente, direttive europee, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all’Art.6.
Quali sono gli obiettivi della Sorveglianza Sanitaria?
- La tutela della salute dei lavoratori in relazione alla mansione svolta;
- La valutazione di tutti i rischi specifici legati alla mansione, nonché delle giuste misure di prevenzione adottate dall’azienda;
- La valutazione dell’idoneità del lavoratore a svolgere la specifica mansione per cui è stato assunto.
Che cosa comprende la Sorveglianza Sanitaria?
- Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
A queste visite sono da aggiungere gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Sanzioni
La mancata sorveglianza sanitaria prevede delle specifiche sanzioni a carico del Datore di Lavoro:
Mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei etc. | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.325,20 a euro 5.699,20 |
In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo di attivazione della Sorveglianza Sanitaria (e quindi nomina del Medico Competente) e ciò non sia stato attuato; | Ammenda da euro 2.192,00 a euro 4.384,00 |
Nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a Sorveglianza Sanitaria (e che è stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici o indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità e lo stesso sia già adibito a quella specifica mansione. | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096,00 a euro 4.932,00 |
I servizi di medicina del lavoro di Quid Sicurezza
Quid Sicurezza si avvale dei professionisti meglio referenziati e con esperienza almeno decennale nell’ambito della medicina del lavoro, potendo offrire:
Nomina del Medico Competente
Partecipazione alla riunione periodica prevista dall’articolo 35 del D.lgs. 81/08
Stesura e conservazione del protocollo sanitario e cartella sanitaria di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 35 del D.lgs. 81/08.
Visite di idoneità specifica alla mansione (preventive, periodiche, in occasione di cambio mansione, dopo rientro da lunga malattia, a richiesta del lavoratore etc.)
Esami di laboratorio (esami ematochimici, drug test etc.)
Gestione informatizzata delle scadenze, delle cartelle sanitarie e di rischio mediante gestionale dedicato.
I nostri incaricati possono svolgere le visite presso la Vostra sede oppure presso un ambulatorio convenzionato.
Per avere maggiori informazioni e parlare con un nostro referente: