L’art 17 del D.lgs. 81/2008 detta quelli che sono gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, tra cui vi è la Valutazione dei Rischi; all’interno di questa vi sarà l’individuazione dei pericoli e la descrizione degli ambienti di lavoro, nel caso dei cantieri, la valutazione dei rischi non si declina attraverso un DVR (come nei luoghi di lavoro “canonici”) bensì attraverso il cosiddetto POS. Il D.lgs. dice quali sono i contenuti minimi del POS e li elenca:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Limitarsi a soddisfare questi contenuti punto per punto in maniera generica è sufficiente ad un Datore di Lavoro per tutelarsi? Assolutamente No. È bene far presente che le passate sentenze della Corte di Cassazione hanno puntualizzato che (come per il DVR) il POS deve essere uno strumento operativo per la gestione dei rischi nel cantiere, i suoi contenuti non possono essere eccessivamente generici, ma devono riflettere la specificità del cantiere nella maniera più precisa possibile. Soprattutto i contenuti del POS devono essere parzialmente sovrapponibili a quelli del PSC, ma non possono essere una mera ripetizione di questi.
Il POS è un obbligo per tutte quelle imprese che si trovano ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, mentre non lo è per i lavoratori autonomi, a meno che non si trovino ad operare in collaborazione con altri lavoratori autonomi loro collaboratori.