La gestione dei rischi interferenziali è trattata dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008. In caso di appalto ad una impresa esecutrice, quest’ultima deve consegnare al Committente la documentazione che attesti l’idoneità tecnico-professionale.
Fatto ciò, il Committente è tenuto a fornire all’impresa esecutrice le informazioni relative ad i rischi specifici dell’ambiente in cui si dovrà operare (per esempio il rischio atmosfere esplosive), queste informazioni sono presenti all’interno della Valutazione dei Rischi e per tale ragione diventa fondamentale che questa sia svolta in maniera adeguata.
Fornisce poi tutte le informazioni sulla gestione delle emergenze e le misure di prevenzione e protezione all’interno dei luoghi in cui si opera. Successivamente l’impresa esecutrice deve fornire copia della sua Valutazione dei Rischi, o un estratto relativo solo al lavoro da svolgere, contenente tutti i rischi che andrà ad introdurre all’interno dell’ambiente di lavoro (per esempio il rischio incendio rappresentato dall’uso di una fiamma ossidrica).
A questo punto Il committente e l’impresa esecutrice effettuano un sopralluogo negli ambienti di lavoro comuni ed il committente compila e consegna all’impresa esecutrice il verbale di sopralluogo. Qualora vi fosse l’obbligo di redazione del DUVRI (in base alla tipologia di lavoro che si andrà a svolgere e del numero di uomini-giorno coinvolti) diventa fondamentale seguire una procedura che sia il più possibile tesa alla cooperazione tra il committente e gli operatori economici, al fine di andare ad integrare o modificare il DUVRI sulla base di quanto appurato.
Recenti condanne della Cassazione hanno posto come punto fermo la responsabilità del Datore di Lavoro Committente della valutazione dei rischi interferenziali. Perciò l’affrontare questa problematica con la massima delicatezza e professionalità diventa una priorità assoluta per chiunque affidi a terzi attività che rientrano in questo ambito.
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