La Sorveglianza Sanitaria – Quando devo nominare il medico competente?
Molti datori di lavoro, nonostante abbiano effettuato la valutazione dei rischi, hanno difficoltà a capire se per la loro attività è obbligatoria la nomina del medico competente. Questo dubbio denota che la valutazione svolta non è stata effettuata in maniera adeguata, di seguito spiegheremo il perché.
Quando scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria?
Il D.lgs. 81/08 prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria (quindi di nomina del medico competente) nei seguenti casi:
a) Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’art. 6;
b) Qualora il lavoratore faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
c) In ogni caso previsto ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi;
Le normative vigenti (quindi riferito al punto A) prevedono l’obbligo di sorveglianza sanitaria alla presenza dei seguenti rischi:
- Agenti chimici, cancerogeni, mutageni e sensibilizzanti
- Rischi biologici
- Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
- Presenza di lavoratori che utilizzano un videoterminale per un tempo complessivo al netto di pause e interruzioni di almeno 20 ore settimanali
- Agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali
- Microclima
- Spazi confinati e a rischio atmosfere inquinate
- Rischi ferite da taglio e da punta per il settore sanitario
- Attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico
- Presenza di impianti elettrici ad alta tensione
- Lavoro notturno
- Presenza di apprendisti minorenni
- Presenza di lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi.
Perché viene nominato il medico competente?
Il medico competente svolge un ruolo di collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nello specifico le sue attività saranno concentrate su quelli che sono gli effetti sul lavoratore dei rischi che possono provocare una malattia professionale.
Che cosa fa il medico competente?
Le attività previste per il medico competente dal D.lgs. 81/08 sono numerose, noi ci soffermiamo principalmente su quelle dei punti “a” e “b” del comma 1 dell’art.25, per i quali il medico competente predispone l’attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore; partecipa alla formazione ed informazione dei lavoratori ed effettua la sorveglianza sanitaria, cioè quell’insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori. Il medico competente ha quindi un ruolo proattivo oltreché gestionale, di tutta quella che è la sfera che gli compete, non è quindi una figura che può agire prettamente dall’esterno rispetto all’azienda e che si limita a firmare i documenti ed effettuare visite svolte secondo quanto riferito dal datore di lavoro.
Può il datore di lavoro avere accesso alle informazioni sanitarie del lavoratore?
No. Il medico competente redige e conserva la cartella sanitaria, questa viene conservata con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto della legge per la tutela della privacy. La cartella è custodita in un luogo concordato al momento della nomina del medico competente. Qualora cessasse l’incarico del medico competente, questo dovrà consegnare la documentazione al datore di lavoro tenendo conto del rispetto della privacy e del segreto professionale.
Il medico competente riferisce al datore di lavoro solo se il lavoratore è idoneo o meno alla mansione assegnatagli.
Può il lavoratore avere accesso alla propria cartella sanitaria?
Il lavoratore riceve copia della sua cartella sanitaria dal medico competente alla cessazione del suo rapporto lavorativo. La cartella originale viene invece conservata dal datore di lavoro, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy per almeno 10 anni, salvo diverse disposizioni del decreto vigente.
Da quanto abbiamo visto si evince che il medico competente è il responsabile della gestione dei flussi della documentazione legata alla sorveglianza sanitaria; tale responsabilità è in capo unicamente a lui.
Ogni quanto va svolta la visita periodica?
La visita periodica va effettuata annualmente, salvo nei casi previsti dalla normativa, o altrimenti definita dal medico competente se ne emerge la necessità dalla valutazione dei rischi.
È importante fare presente che la periodicità e gli accertamenti svolti in sede di visita periodica devono essere riportati in valutazione dei rischi, in quanto rientrano nelle misure di prevenzione individuate per la gestione di un rischio.
Cosa comporta la mancata nomina del medico competente?
La mancata nomina ove necessaria è sanzionata a carico del datore di lavoro e dirigente con l’arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1500 a 6000 €.
Tornando al dubbio sollevato nel primo paragrafo, appare evidente che la sorveglianza sanitaria è un obbligo che non può essere ignorato dal datore di lavoro che ha effettuato una valutazione dei rischi nella quale sono presenti i suddetti rischi. Qualora vi fosse il dubbio, diventa necessario riprendere in mano il proprio documento di valutazione dei rischi e rivedere in collaborazione con il RSPP l’individuazione e l’analisi dei rischi.