Quando si parla di cantieri si rientra nell’ambito del Titolo IV del D.lgs. 81/2008; qui l’obbligo di valutazione dei rischi non si espleta con il Documento di Valutazione, ma con un documento che soddisfi queste necessità tipiche della realtà cantieristica: il cosiddetto PSC, ovvero il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Questo è parte integrante del contratto di appalto e si differenzia dal DVR principalmente per i contenuti oltre che per la funzione. Per esempio all’interno del PSC vi dovrà essere la stima dei costi della sicurezza, tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
Il D.lgs. 81/2008 esplicita quali rischi il PSC deve trattare, ed ovviamente sono quelli tipici dei cantieri, che sono:
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.